In data 29 gennaio 2021, la Commissione Europea ha prorogato fino al prossimo 31 dicembre il c.d. Temporary Framework per gli aiuti di Stato, meccanismo a sostegno dell’economia durante la crisi causata dalla pandemia.
Tenuto conto della persistente incertezza economica e delle stringenti misure nazionali volte a limitare la diffusione del virus, Bruxelles, insieme alla proroga del regime, ha deciso di aumentare i massimali di aiuto concesso nell’ambito del quadro temporaneo.
I nuovi massimali sono pari a:
▪ 225mila euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100mila);
▪ 270mila euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura (precedentemente 120mila);
▪ 1,8 milioni per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800mila euro).
Come in passato, questi aiuti, possono essere combinati con aiuti “de minimis” fino a 200mila euro per impresa – fino a 30mila per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e fino a 25mila per impresa operante nel settore agricolo – nell’arco di tre esercizi finanziari.
Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi da Covid-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% rispetto al 2019, lo Stato può contribuire a sostenere parte dei costi fissi che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di euro per impresa (in precedenza il limite era stabilito a 3 milioni).
Inoltre, il terzo punto consente agli Stati membri di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi – inclusi i prestiti – in sovvenzioni dirette, anche in una fase successiva: l’obiettivo è spingere gli Stati a scegliere, in primo luogo, strumenti rimborsabili come forma di aiuto.
Infine, in considerazione della persistente mancanza generale di capacità private sufficienti a coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso paesi che figurano nell’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la Commissione prevede una proroga fino al 31 dicembre 2021 dell’esclusione temporanea di tutti i paesi “con rischi assicurabili sul mercato”, ai sensi della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.
