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ITALIA – Lavoro – Parità di trattamento retributivo donne e uomini

4 Novembre 2020 News

Oggi, nella giornata internazionale per l’equa retribuzione di donne e uomini, è stata approvata, in Commissione lavoro della Camera, il testo base sulla parità salariale.

Le proposte di legge presentate dalle diverse forze politiche, di maggioranza e minoranza, sono confluite nel testo base a prima firma della collega PD Chiara Gribaudo. Si procederà ora con la fase emendativa prima che il testo approdi in Aula per essere discusso e approvato.


La proposta di legge modifica gli articoli 20, 25, 46 del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna nei termini che seguono.


1. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, ogni due anni, presenta al Parlamento una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull’applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità.
2. Costituisce discriminazione ogni trattamento o modifica dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:

a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;

b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;

c) limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.

3. L’obbligo di redigere il rapporto sulla situazione del personale dipendente, maschile e femminile, relativamente a tutte le situazioni attinenti lo stato di lavoratrice/lavoratore (formazione, carriera, retribuzione), viene esteso alle aziende pubbliche e private a partire da 50 dipendenti (prima l’obbligo era riferito a quelle a partire da 100 dipendenti) e previsto ogni 2 anni. Il rapporto deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblica, in un’apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l’elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l’elenco delle aziende che non lo hanno trasmesso.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce, ai fini della redazione del suddetto rapporto:

a) le indicazioni per la redazione del rapporto, comprendenti il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero degli eventuali lavoratori di sesso femminile e maschile assunti nel corso dell’anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l’inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, l’importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che abbia, eventualmente, riconosciuto a ciascun lavoratore. I dati di cui al presente comma non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso.

I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;

b) le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell’azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto;

c) i parametri minimi di rispetto delle pari opportunità, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

d) la certificazione di pari opportunità di lavoro da attribuire alle aziende che rispettano i parametri minimi di cui alla lettera c);

e) le modalità di rilascio della certificazione di pari opportunità di lavoro, tenendo conto dell’attività di controllo e verifica svolta dalle rappresentanze sindacali aziendali e dalle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità ai sensi del comma 2, nonché, le forme di pubblicità di tale certificazione”.

L’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto mendace si applicano le sanzioni di cui al comma 4”.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai datori di lavoro privati in possesso della certificazione di pari opportunità di lavoro di cui all’articolo 46, comma 3, lettera d), del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, è riconosciuto per ogni anno di validità della certificazione uno sgravio contributivo pari all’1 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 50 mila euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

5. L’equilibrio di genere di cui al comma 1-ter, articolo 147-ter TU, Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) si applica anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

⬇ Decreto legislativo Pari opportunità – PDF SCARICABILE ⬇

https://www.rominamura.it/wp-content/uploads/2020/11/DECRETO-LEGISLATIVO-PARI-OPPORTUNITà-UOMO-DONNA.pdf

Romina Mura _ Deputata Partito Democratico

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